Legge regionale sull’alcol
Anno XLIII – N. 6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 11.04.2012 – pag. 52
LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 11
Costituzione della rete alcologica regionale.
Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalle leggi nazionali e dagli atti di programmazione sanitaria regionali, adotta un’Azione programmata per la costituzione della Rete Alcologica Regionale, al fine di attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate.
2. La Rete Alcologica Regionale costituisce una rete del Piano sociosanitario regionale.
Articolo 2
(Principi guida)
1. La Regione realizza l’Azione programmata di cui all’articolo 1 ispirandosi ai seguenti principi guida:
a) assicurare una risposta assistenziale organizzata su tutto il territorio regionale capace di favorire il rapporto con il soggetto alcoldipendente, fare emergere le sottostanti motivazioni e farsi carico delle patologie correlate;
b) affidare a équipe multidisciplinari delle dipendenze i comportamenti di abuso alcolico, investendo le stesse di funzioni di educazione sanitaria, di prevenzione, di intervento diagnostico e di orientamento terapeutico.
2. L’Azione regionale opera attraverso una rete integrata di servizi a livello regionale che affrontano in modo coordinato i molteplici aspetti dell’alcoldipendenza relativi a prevenzione, accesso ai servizi, diagnosi, cura e riabilitazione.
3. Il modello organizzativo adottato dalla Regione è finalizzato a favorire la continuità di intervento attraverso l’integrazione operativa tra i servizi sociosanitari territoriali e quelli ospedalieri prevedendo, altresì, la partecipazione sistematica ai programmi di attività da parte delle associazioni di promozione sociale e volontariato, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle équipe alcologiche territoriali e degli specialisti ospedalieri.
4. Per la definizione del modello organizzativo, di cui al comma 3, sono previsti appositi protocolli tramite i quali si realizza la partecipazione attiva di tutti gli operatori.
Articolo 3
(Istituzione e funzioni del Centro Alcologico Regionale)
1. La Regione, in coerenza con i principi guida di cui all’articolo 2, istituisce il Centro Alcologico Regionale. Il Centro svolge le funzioni specialistiche in ambito diagnostico, clinico e di ricerca che non possono essere attuate presso i Servizi di Alcologia delle Aziende sanitarie locali.
2. Il Centro Alcologico Regionale svolge le seguenti funzioni:
a) fornisce supporto ai nuclei operativi alcologici attivi sul territorio nell’elaborazione di protocolli per la gestione delle patologie alcolcorrelate;
b) realizza azioni di confronto e collaborazione con le realtà territoriali sulle problematiche alcolcorrelate;
c) interagisce con le Unità Operative dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro al fine di garantire i necessari percorsi diagnostico-terapeutici a favore dei pazienti affetti da patologie alcolcorrelate.
3. Il Centro Alcologico Regionale ha sede presso l’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
- Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro è dotata di posti letto di day hospital in base a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio regionale-Assemblea legislativa 26 febbraio 2008, n.8 (Stralcio del Piano sociosanitario relativo alla rete di cura ed assistenza. Accorpamento e nuova
definizione di alcune Aziende sanitarie).
Articolo 4
(Organizzazione del Centro Alcologico Regionale)
1. L’articolazione organizzativa e il funzionamento del Centro Alcologico Regionale sono definiti con apposito regolamento adottato dall’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
2. La funzione di coordinamento del Centro Alcologico Regionale è svolta dal Direttore dell’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
Articolo 5
(Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate)
1. E’ istituito il Comitato Tecnico Scientifico per le patologie alcolcorrelate, nominato dalla Giunta regionale e composto da:
a) il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) o suo delegato;
b) il Dirigente dell’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST-Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;
c) il Coordinatore della Rete di gastroenterologia prevista dal Piano sociosanitario regionale;
d) il Responsabile dell’Unità Operativa Alcologia dei Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze di ciascuna Azienda sanitaria locale;
e) esperti, da un minimo di quattro ad un massimo di otto, designati dalle associazioni di volontariato e promozione sociale regolarmente iscritte nei rispettivi registri regionali e operanti nel settore;
f) un esperto designato rispettivamente da ciascuna delle seguenti Società scientifiche: Sezione ligure della Società Italiana di Alcologia, Società Italiana di Medicina Generale, Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di Psichiatria, Società Italiana di Gastroenterologia;
g) il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato.
2. Il Comitato svolge funzioni di supporto per l’attività di programmazione della Giunta regionale e, nello specifico:
a) promuove la realizzazione di azioni di prevenzione con il coinvolgimento delle comunità locali e di tutti i soggetti impegnati nelle problematiche alcologiche;
b) promuove lo sviluppo delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori sanitari, anche al fine di attuare screening precoci delle problematiche alcolcorrelate;
c) instaura rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale che operano nell’ambito della prevenzione, della riabilitazione e del reinserimento sociale dei soggetti con patologie alcolcorrelate;
d) promuove iniziative per sensibilizzare ed informare i cittadini sui rischi per la salute e sui problemi etici e sociali connessi all’assunzione di bevande alcoliche.
3. Il Comitato approva un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.
4. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.
5. Il Comitato nomina al proprio interno un Coordinatore.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 5 aprile 2012
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando
NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 2012 N. 11
PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.
DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Valter Ferrando, Stefano Quaini, Roberto Bagnasco, Armando Ezio Capurro, Ezio Chiesa, Gino Garibaldi, Marco Limoncini, Antonino Miceli, Lorenzo Pellerano, Franco Rocca, Nicolò Scialfa, Aldo Siri in data 17 novembre 2011, dove ha acquisito il numero d’ordine 188;
b) è stata assegnata alla III Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 17 novembre 2011;
c) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta 14 marzo 2012;
d) è stata esaminata e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2012;
f) la legge regionale entra in vigore il 26 aprile 2012.
RELAZIONI AL CONSIGLIO
Relazione di maggioranza (Consigliere Ferrando V.)
La proposta di legge, ora all’attenzione dell’Assemblea Legislativa, rappresenta il risultato di un lavoro sinergico compiuto a livello istituzionale che, oltre a raccogliere esperienze informative e dati significativi afferenti la problematica dell’alcologia e delle patologie alcolcorrelate, si fonda sulle esigenze espresse da
parte di specifiche fasce della popolazione.
Da un rapido excursus delle notizie e conseguenti dati statistici segnalati anche da fonti ministeriali, si rileva che il fenomeno, trattato dalla proposta di legge, è rappresentato da una stima di circa due miliardi di persone nel mondo che consumano bevande alcoliche e che circa 76 milioni soffrono di una patologia
alcol correlata; venendo ai risultati riguardanti il nostro Paese è segnalato che vi sono 1,5 milioni di alcoldipendenti e oltre 9 milioni di soggetti che consumano alcol in modo rischioso per la salute. Da qui è stato accertato che esiste una relazione causale tra il consumo di alcol e una pluralità di patologie (circa 60), con la specificazione che un consumo improprio di alcol aumenta la probabilità di sviluppare neoplasie.
Inoltre, sempre secondo i dati ministeriali, la nostra Regione figura al terzo posto con 237 ricoveri ospedalieri ogni centomila abitanti, con un rapporto fra età dei pazienti e ricoveri che dimostra come la fascia in età maggiormente produttiva sia anche la più colpita dal fenomeno.
Oltre ai problemi della salute, l’alcoldipendenza è una vera e propria malattia sociale, sempre più presente nella fascia giovanile, per cui risulta necessario potenziare il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione già in atto nella popolazione. Altri aspetti che contribuiscono ad evidenziare la portata del problema derivano
dall’analisi dell’utenza afferente ai servizi alcologici territoriali ed, infine, il rafforzamento, a livello nazionale e regionale, delle misure programmatiche e di carattere organizzativo volte a contrastare l’abuso e la dipendenza da alcol, con particolare attenzione verso il mondo scolastico e giovanile.
La finalità principale della proposta di legge all’esame consiste nell’attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della società civile, sostenendo in primis l’approccio familiare, e promuovendo adeguate campagne informative tramite i livelli dell’istruzione scolastica, al fine di cercare soluzioni per ridurre il rischio e contrastare il dilagante fenomeno.
L’iniziativa legislativa, nel testo presentato dai proponenti, prevedeva l’istituzione del Centro Alcologico Regionale, quale strumento per rafforzare ulteriormente le azioni messe in campo dalla Regione Liguria, garantendo al tempo stesso la sinergia e l’integrazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e istituzionalizzando
percorsi che avrebbero potuto occuparsi anche di fenomeni legati alle nuove dipendenze. Nel corso dell’esame in sede referente, la III Commissione ha iniziato l’iter procedurale con lo svolgimento di un nutrito programma di audizioni, dal quale sono emersi generale apprezzamento e condivisione di fondo per gli obiettivi della proposta di legge presentata, pur rilasciando alcune osservazioni e suggerimenti su punti specifici dell’articolato.
La Commissione, accogliendo i contributi espressi, ha approvato una serie di emendamenti, nello spirito di ottenere ampia condivisione del testo di legge come rivisitato. Pertanto, rispetto al testo originario, si è cercato di rendere più efficace la prevenzione e la cura dell’alcolismo, adeguando gli strumenti necessari con
formulazioni più attuali.
La nuova funzione si basa su due azioni: ampliare l’attività di prevenzione e cura e offrire uno strumento più accogliente e riservato che eviti la commistione tra dipendenze all’interno dei Servizi territoriali. Si passa, pertanto, al rafforzamento del concetto di “rete”, utilizzando i Nuclei operativi già presenti all’interno dei SERT e introducendo a pieno titolo l’attività delle Associazioni di auto-mutuo
aiuto che diventano forza integrante per l’attività di convincimento a favore dei soggetti interessati, nel corso degli iter terapeutici.
Al riguardo, è significativo sottolineare che l’attività svolta da tali Associazioni ha
carattere volontario, gratuito, ed è esercitata in modo da sopperire alla carenza di personale che i centri stessi hanno.
La costituzione di una Rete Alcologica Regionale può, quindi, concretamente garantire, attraverso la cooperazione, senza etichettature, l’eccellenza sul piano sanitario e della ricerca, confermando l’importanza di questo settore e la necessità di sviluppare un approccio tra sanitario e sociale che coinvolga tutta la comunità che opera per il recupero, creando altresì un circolo virtuoso tra scuola e famiglia. L’istituzione di un coordinamento regionale a sostegno dello sviluppo delle Associazioni territoriali potenzia, peraltro, in modo significativo l’operatività e la credibilità di tutta la Rete Alcologica territoriale.
Le modifiche apportate iniziano dal nuovo titolo della proposta di legge, importante per dare una struttura conforme agli obiettivi, una cornice diversa che possa contenere tutti gli strumenti e le figure all’interno della rete che vivrà della collaborazione di tutti i soggetti, senza alcuna prevaricazione. Inoltre, il nuovo
testo di legge riconosce una veste giuridica all’Unità Operativa Alcologia e Patologie correlate, quale sede del Centro Alcologico Regionale, già presente all’interno dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, che svolge da tempo tale attività e che avrà, quindi, la funzione di essere strumento di riferimento per tutti i centri periferici della Liguria.
Infine, è da sottolineare che dalla proposta di legge non derivano oneri nuovi o aggiuntivi a carico delle finanze regionali.
In conclusione, auspico che la proposta di legge possa ricevere unanime consenso anche da parte di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea Legislativa, che hanno già dimostrato in sede di esame in Commissione particolare sensibilità al tema, prestando collaborazione costruttiva per addivenire alla definizione di un testo condiviso. Con l’approvazione finale di questo articolato, la Regione Liguria potrà, quindi, dotarsi di una legge che prevede strumenti efficaci che, in coerenza a quanto già previsto dalle normative vigenti, vanno ad integrare adeguatamente gli atti di programmazione sanitaria regionali, stabilendo soprattutto percorsi diagnostico-terapeutici a favore della qualità di vita dei soggetti colpiti da tali patologie.Relazione di minoranza (Consigliere Della Bianca R.)
La P.D.L. 188 oggi all’esame del Consiglio mi trova decisamente contraria, poiché dalla lettura dello stessa traspare un aggravio di costi per l’ente Regione Liguria.
In un periodo di crisi così grave per tutto il Paese e la Liguria bisognerebbe utilizzare le risorse già presenti sul territorio e non crearne delle nuove.
Concludendo, anticipo fin d’ora il mio voto negativo.