Legge quadro sull’alcol

LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto – Definizioni)
1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell’alcolismo nei Paesi della Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l’abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento al piano d’azione europeo per l’alcol, di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l’Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull’alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2.
(Finalita’)
La presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l’accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;

e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo-aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.


Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all’articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell’incidenza territoriale degli stessi;
b) gli standard minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all’abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalità che garantiscano l’elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti opportuni affinchè siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all’abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un’attività di controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anti-craving dell’alcolismo, per i quali è necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono
dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Per la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Note all’art. 3:
– Il testo dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è il seguente:
“Art. 8. – 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative all’esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l’intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l’osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all’esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo coordinamento dello Stato:
a) l’art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l’art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: “nonchè la funzione di indirizzo” fino a: “n. 382” e alle parole “e con la Comunità economica europea”, nonchè il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: “impartisce direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle, ed”;
c) l’art. 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988; n. 400, limitatamente alle parole: “gli atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle, province autonome di Trento e Bolzano”;
d) l’art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: “anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento”;
e) l’art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. E’ soppresso l’ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne il “Conferimento di prestazioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”.


Art. 4.
(Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. E’ istituita la Consulta nazionale sull’alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito
denominata “Consulta”, composta da:
a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell’Istituto superiore di sanità o un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui
uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della sanità;
i) due membri designati dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l’entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell’organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall’articolo 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall’articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcol e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all’Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente all’alcol e ai problemi alcolcorrelati in
riferimento alle finalità della presente legge.
6. Per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.


Art. 5
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico, nonchè del corso di laurea in medicina e chirurgia possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di studio, l’apprendimento dell’alcologia.
Note all’art. 5:
– Il testo del comma 95 dell’art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che ha modificato l’art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, e norme di esecuzione) è il seguente:
“Art. 95. – L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità ai criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e delle spendibilità a livello internazionale, nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente);
b) modalità e strumenti per l’orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del titolo III del Presidente della Repubblica 11 luglio 1968, n. 382.


Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 119, comma 8, lettera c), dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: “Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati”;
b) all’articolo 186, comma 4, le parole: “In caso di incidente o” sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con propri decreti, emanati ai sensi dell’articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede all’integrazione dei programmi di esame per l’accertamento dell’idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti nonchè dei programmi di esame per il conseguimento della patente di guida al fine di assicurare un’adeguata informazione sui rischi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1 dell’articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5 grammi per litro.
Note all’art. 6:
– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 reca l’approvazione del “Nuovo codice della strada”;
– Il suo articolo 119, comma 8, lettera c), come modificato dalla legge qui’ pubblicata reca il seguente testo:
“8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
(Omissis).
“c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C.. Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestino comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall’interessato, un medico di sua fiducia”.
– L’art. 186, comma 4 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla legge qui pubblicata, reca il seguente testo:
“4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento”.
– L’articolo 123, comma 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca il seguente testo:
“10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità degli insegnanti o degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull’arredamento didattico, anche al fine di consentire l’eventuale svolgimento degli esami, nonchè la durata dei corsi; i programmi di esame per l’accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della
patente di guida.”;
– L’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca il testo seguente:
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.”.
– L’art. 379, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) reca il testo seguente:
“379. Guida sotto l’influenza dell’alcool.
1. L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.”.


Art. 7.
(Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540)
1. All’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in fine, le parole: “con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonchè l’eventuale pericolosità per la guida derivante dall’assunzione dello stesso medicinale”.
Note all’art. 7:
– Il testo dell’art. 2 (etichettatura), comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.540 (attuazione della direttiva n. 92/27/CEE concernente l’etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 2. L’imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il condizionamento primario di qualsiasi medicinale deve recare le indicazioni seguenti:
(Omissis).
g) eventuali avvertenze speciali ritenute necessarie per il medicinale in questione, con particolare riferimento alle controindicazioni provocate dall’interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonchè l’eventuale pericolosità per la guida derivante dall’assunzione dello stesso medicinale;”.


Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle regioni, ai sensi dell’articolo 9, comma 2.

Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO


Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell’ambito delle risorse destinate all’assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, all’individuazione dei servizi e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, nonchè alla formazione ed all’aggiornamento degli operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente legge ed alle previsioni dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.


Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi dell’articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonchè presso le aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Note all’art. 10:
– Il testo dell’art. 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:
“Art. 8-bis. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonchè di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi è subordinato all’apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di
attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonchè alla stipulazione
degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività socio-sanitarie.”.
– Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, reca la “Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).


Art. 11
(Strutture di accoglienza)
1. Nell’ambito della loro programmazione socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle province stesse, strutture di accoglienza per pazienti alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta, necessitano di osservazione e cure prima dell’invio al trattamento domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.


Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della presente legge


Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITA’ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE
ALCOLICHE E IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO


Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti della produzione, tenuto conto anche dell’esigenza di valorizzare le produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.
2. E’ vietata la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che:
a) sia trasmessa all’interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della sanità;
c) rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero rappresenti in modo positivo l’assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche.
3. E’ vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
4. E’ vietata la pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. E’ inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche:
a) sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori;
b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati
prevalentemente alla visione dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni.
La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa, nonchè ai proprietari delle sale cinematografiche.


Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. E’ vietata la vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.


Art.15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e’ fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Note all’art. 15:
– Il testo dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), è il seguente:
“Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
(omissis)

  1. d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
    1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del ministro della sanità di concerto con il ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
    2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
    3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277″.
    L’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), reca il seguente testo:
    “Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti
    1) I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
    2) I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l’esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro
    volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
    3) Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1, è consentito il ricorso all’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230.
    Nell’ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
    4) Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l’accesso all’impiego, nonchè quelle che, per il personale delle forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall’art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.”.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2001, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 93):
Presentato dall’on. Calderoli il 9 maggio 1996.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 18 giugno 1996 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, XIII e Speciale per le politiche comunitarie.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 3 ottobre 1996, il 23 luglio 1997, il 25 settembre 1997, il 1o-8-23-28 ottobre 1997, il 26 maggio 1998, il 15-21 luglio 1998, il 10 novembre 1998, il 1o-10 dicembre 1998, il 12-14-20-27 gennaio 1999, il 2-3 febbraio 1999, l’8-13 aprile 1999, il 26-27 gennaio 2000, il 15 febbraio 2000.
Relazione scritta presentata il 24 febbraio 2000 (atto n. 93-108-164-423-1025-1926-2835-3535- 3542-3608/A – relatore on. Caccavari).
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede redigente, il 28 giugno 2000 con parere delle commissioni I, II, IV, V, VII, IX e X.
Esaminato dalla XII commissione il 20-21-28 settembre 2000, il 3 ottobre 2000, il 28 novembre 2000, il 10-18 gennaio 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 20 febbraio 2001 in un Testo Unificato con gli atti n. 108 (Procacci), n. 164 (Corleone), n. 423 (Caccavari ed altri), n. 1025 (Nardini, Schmid), n. 1926 (Sica ed altri), n. 2835 (Ruzzante), n. 3535 (Errigo), n. 3542 (Trantino), n. 3608 (Alborghetti ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 5006):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 23 febbraio 2001 con parere delle commissioni 1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, Giunta per gli affari delle Comunità Europee e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 28 febbraio 2001 ed il 1o marzo 2001 .
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 7 marzo 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.

 

 

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