STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO

(ARCAT Liguria ODV)

 

ART. 1 – Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato Associazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento (acronimo ARCAT Liguria), che assume la forma giuridica di associazione.
  2. In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto “associazione”, ha inserito l’acronimo “ODV” (organizzazione di volontariato) nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. L’associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Finalità e Attività

1) L’associazione persegue prevalentemente fini di solidarietà civile, culturale e sociale, senza scopo di lucro, e si atterrà ai seguenti principi: democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite ai soci, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo, mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • prestazioni socio-sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Per lo svolgimento delle attività suddette, l’associazione potrà:

  • svolgere attività di solidarietà e assistenza a persone e famiglie che hanno problemi alcolcorrelati e complessi, nel campo della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l’approccio ecologico sociale introdotto dal prof. Vladimir Hudolin, in funzione di una società solidale;
  • promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell’associazione e nel volontariato, per la realizzazione dei progetti mirati alla promozione e protezione della salute e della solidarietà sociale, promuovendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all’accreditamento dell’associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti;
  • in particolare, l’associazione si mette al servizio dei Club presenti sul territorio, per aiutarli a svilupparsi, per rappresentarli a livelli istituzionali, per organizzare momenti formativi comuni;
  • possono aderire all’associazione i membri dei Club che rispondano ai seguenti requisiti e adottino le seguenti modalità di lavoro:
  1. a) Il Club è una comunità multifamiliare autonoma, parte integrante della comunità locale, costituita da un minimo di due famiglie ad un massimo di 12 famiglie con problemi alcolcorrealti e complessi e da un servitore-insegnante; lavora secondo l’approccio famigliare sistemico e, attraverso il cambiamento dello stile di vita dei suoi membri, promuove una cultura della protezione e promozione della salute, coerentemente con l’approccio ecologico-sociale del Prof. Vladimir Hudolin, i cui testi rappresentano il quadro teorico e scientifico di riferimento;
  2. b) Secondo l’approccio ecologico-sociale, il consumo degli alcolici è un tipo di comportamento, uno stile di vita dell’individuo, della famiglia e della comunità. Il cambiamento della cultura sanitaria e generale della comunità si può realizzare attraverso i Club, che sono il perno del sistema, ma richiede anche interventi di educazione alla salute, di prevenzione primaria, di formazione e di aggiornamento, sia delle famiglie che compongono i Club, sia dei servitori-insegnanti, e di sensibilizzazione delle famiglie della comunità locale;
  3. c) Il Club accoglie le famiglie con problemi alcolcorrelati, mentre le famiglie con problemi alcolcorrelati e complessi sono inserite in una percentuale non superiore al 20 per cento della composizione totale del Club;
  4. d) La formazione di base dei servitori-insegnanti per il lavoro nei programmi, e prima di tutto nel Club, si realizza attraverso i cosiddetti Corsi di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi, della durata di una settimana, per complessive 50 ore. Dopo la formazione di base, il servitore-insegnante frequenta regolarmente i corsi di aggiornamento, i corsi monotematici di aggiornamento, co-conduce i gruppi nei corsi di sensibilizzazione, e partecipa regolarmente alla riunione mensile di auto-mutua supervisione tra servitori-insegnanti. Un secondo livello di formazione consiste nei corsi della Scuola nazionale di perfezionamento in alcologia (Scuola delle 300 ore), che abilita alla direzione dei Corsi di sensibilizzazione;
  5. e) La Scuola Alcologica Territoriale (SAT) è il momento formativo che accompagna il percorso delle famiglie dei Club e la maturazione culturale della società, a proposito dei problemi legati all’uso di alcol. La SAT è composta da tre moduli, i quali si differenziano per la tipologia di destinatari a cui sono rivolti. Il primo modulo è rivolto alle famiglie che iniziano il percorso nel Club, il secondo è un aggiornamento rivolto alle famiglie che continuano a frequentare il Club e il terzo modulo, rivolto alle famiglie della comunità, ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale alle tematiche relative all’uso di bevande alcoliche ed al ruolo dei Club nella comunità stessa.

2) Le attività dell’associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Essa ha carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.

3) Per il perseguimento dei propri scopi, l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4) Per il coordinamento con i programmi delle altre associazioni, e per la sua rappresentanza a livello nazionale ed internazionale, l’associazione aderisce ad ogni iniziativa che si prefigga lo scopo di sviluppare i programmi di informazione, formazione e ricerca in campo alcologico, in collegamento, sul piano locale, con i singoli Club (acronimo CAT) o le loro organizzazioni intermedie (acronimo ACAT), mentre a livello sovra-regionale terrà collegamenti con il Coordinamento Nazionale dei Club e con la Rete Europea del Mutuo-Aiuto per i problemi alcolcorrelati (EMNA).


ART. 3 – Attività diverse                     

L’associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.


ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L’associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs.117/2017.
  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L’associazione è a carattere aperto.
  2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato (ai sensi del D.Lgs.117/17) che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all’organo di amministrazione, che delibera in merito nella prima seduta utile. Possono anche essere nominati, quali soci onorari, le persone che per i loro meriti verranno riconosciute e nominate dall’organo di amministrazione.
  3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’ammissione è deliberata dall’organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di amministrazione.
  5. L’organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
  6. Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:
  • dimissioni volontarie comunicate all’organo di amministrazione;
  • non partecipazione alla vita del Club o dell’associazione, che di fatto determina le dimissioni o l’autoesclusione, di cui si prende atto, senza alcuna formalità, per dare un senso alla libertà di ciascuno, nel rispetto della dignità della persona;
  • morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  • esclusione deliberata dall’Assemblea per gravi motivi, quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
  2. Gli associati hanno il diritto di:
  • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  • godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  • recedere dall’appartenenza all’associazione
  • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione.
  1. Gli associati hanno il dovere di:
  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • rispettare le delibere degli organi sociali;
  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell’associazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  • non arrecare danni morali o materiali all’associazione.

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L’associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall’associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
  5. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/17.
  6. L’associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

  1. Sono organi dell’associazione:
  • Assemblea degli associati
  • Presidente
  • Consiglio Direttivo
  • Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  • Organo di Revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017)
  1. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di Revisione, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
  2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate, ma per non più di due mandati; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

  1. L’assemblea è composta dagli associati ed è l’organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
  2. L’assemblea si può tenere validamente in presenza o in audiovideo conferenza, purchè in tale caso, siano identificabili i partecipanti e lo strumento tecnico adottato permetta una piena partecipazione di tutti i soci.
  3. Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
  4. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
  5. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritenga necessario.
  6. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
  7. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
  8. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  9. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato a cura del Presidente.
  • L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  • L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  • L’assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sarà valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto di due terzi dei presenti.
  • L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  • Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  • L’Assemblea ha i seguenti compiti:
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Organo di amministrazione

  1. L’organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall’Assemblea, in numero minimo di tre e massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
  2. L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. L’organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
  4. L’organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  6. L’organo di amministrazione si avvale della consulenza dei consiglieri di zona, che vengono nominati dalle associazioni intermedie (ACAT), nella misura di un consigliere quando i Club rappresentati da un’ACAT vanno da uno a cinque, due consiglieri quando i Club sono da sei a dieci, e tre consiglieri quando l’ACAT ha più di dieci Club. I consiglieri hanno il compito precipuo di manifestare a livello regionale i bisogni e le criticità delle singole zone.
  7. L’ingiustificata assenza di un componente dell’organo di amministrazione a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun componente decaduto o dimissionario, si provvede designando il nuovo componente nella prima Assemblea utile.
  8. L’organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
  • amministra l’associazione;
  • predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • decide sull’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  • La firma sociale per l’attuazione delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, e nei confronti di terzi, spetta al Presidente.

ART. 11 – Il Presidente

  1. Il presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’Assemblea e dell’organo di amministrazione, viene eletto tra i membri dell’associazione a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell’organo.
  2. L’organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
  3. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea (almeno una volta all’anno) e dell’organo di amministrazione (almeno due volte all’anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell’organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
  5. Il Presidente nominerà, all’interno dell’organo di amministrazione, uno o due Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere, nonché la direzione di sezioni di attività, ove lo ritenesse necessario.
  6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente per l’ordinaria amministrazione, in caso questi sia impossibilitato. In caso di malattia grave del Presidente, o di altro suo impedimento duraturo, il Vicepresidente deve indire nuove elezioni entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione dell’impedimento.

ART. 12 – Organo di controllo

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l’assemblea assegnasse all’Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
  2. L’organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell’Assemblea, la revisione legale dei conti;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
  1. L’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Organo di Revisione legale dei conti

  1. E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 – Risorse

  1. L’associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative raccolte fra gli associati, sempre in via volontaria e discrezionale, poi contributi pubblici e privati, sempre che non creino conflitto d’interessi con le finalità dell’associazione, nonché donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
  2. L’associazione si dota di apposito conto corrente bancario e/o postale, come stabilito dall’organo amministrativo e intestato all’associazione. L’operatività su detti conti spetta al Presidente ed ai Vicepresidenti in forma disgiunta. Il Segretario può disporre dei fondi depositati sui conti dell’associazione, sino all’importo massimo di euro 200 per operazione.

ART. 15 – Bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
  3. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno. Dopo l’approvazione in Assemblea, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
  4. L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

  1. L’associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

  1. L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – Statuto

  1. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
  2. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 – (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.